DI APPLICAZIONE L'assistenza comprendera':

  • a)ricerca di persone;
  • b)notifica di atti giudiziari;
  • c)produzione di documenti e di atti;
  • d)esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro;
  • e)escussione di testimoni e interrogatorio di imputati;
  • f)citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
  • g)trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
  • h)sequestro di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art2 · fonte del testo