[1]dell'assistenza giudiziaria

[2]Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente assistenza giudiziaria mediante la esecuzione di commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali, ed in particolare mediante la notifica di documenti, l'interrogatorio delle parti e dei testimoni, degli esperti e di altre persone, la trasmissione di prove materiali, l'esecuzione di perizie, nonche' mediante il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia civile.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art3 · fonte del testo