1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di quanto previsto al paragrafo 1 sono esenti da ogni imposta o altra tassa nello Stato di residenza. 3. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione, sono applicabili per l'Ufficio consolare le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art47 · fonte del testo