e Tasse Consolari 1. L'ufficio consolare puo' percepire, nello Stato ricevente, i diritti e le tasse consolari previsti delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di invio. 2. Le somme percepite di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le loro ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato ricevente. 3. Lo Stato ricevente consente all'ufficio consolare di trasferire nello Stato di invio le somme introitate a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art33 · fonte del testo