1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti e tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo I del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art47 · fonte del testo