1. I membri del personale consolare, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25;
  • c)delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 24;
  • d)delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
  • e)delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati;
  • f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25. 2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art22 · fonte del testo