'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', in particolare, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto ivi allegato, essa e' rappresentata dall'Agenzia che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art4 · fonte del testo