'ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, dipendenti dalle Parti Contraenti, da Stati non contraenti o da organismi internazionali, le relazioni indispensabili al coordinamento della circolazione aerea ed al funzionamento dei suoi servizi. A tal fine essa puo' concludere a nome dell'Organizzazione, sotto riserva di informarne la Commissione, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale nella misura in cui sono necessari al suo funzionamento.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art31 · fonte del testo