In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa puo' acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio; a tal fine, essa e' rappresentata dalla persona abilitata dal Consiglio della Fondazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art7 · fonte del testo