In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso puo' acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto e' rappresentato dal presidente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art28 · fonte del testo