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Civile
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi
Legge 20 dicembre 1995, n. 575
- Aggiornato al
- 13 aprile 2008
- Articoli
- 81
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ANNESSO 1 STATUTO DELL'AGENZIA Articolo 1 L'Agenzia istituita dall'Articolo 1 della…
- Art. 2L'Agenzia rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono…
- Art. 3salvi i poteri riconosciuti alla Commissione, l'Agenzia e' amministrata da un Comitato di…
- Art. 4Il Comitato e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, che puo'…
- Art. 5Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti delle Parti…
- Art. 6Il Comitato elabora il suo regolamento interno, che stabilisce in particolare le regole…
- Art. 7Il Comitato delibera sull'organizzazione dell'Agenzia che deve essere proposta dal…
- Art. 8Comitato rende conto ogni anno alla Commissione delle attivita' e della situazione…
- Art. 9Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda…
- Art. 10Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione: - un regolamento per le…
- Art. 11Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione, il regolamento…
- Art. 12Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione lo statuto…
- Art. 13L'Agenzia e' abilitata a reclutare direttamente il personale solo se le Parti contraenti…
- Art. 14Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza ponderata: 2. Per maggioranza ponderata…
- Art. 15Il Direttore Generale e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante…
- Art. 16Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ogni…
- Art. 17L'esercizio di bilancio va dal 1› gennaio al 31 dicembre. 2. Le previsioni per ogni…
- Art. 18Comitato sottopone all'approvazione della Commissione delle proposte sulle modalita' di…
- Art. 19Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di…
- Art. 20L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le…
- Art. 21bilancio puo' essere riveduto in corso di esercizio, qualora le circostanze lo esigano…
- Art. 22I conti dell'insieme delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati ciascun anno…
- Art. 23I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di sua…
- Art. 24Comitato determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
- Art. 25'agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
- Art. 26Comitato sottopone all'approvazione della Commissione ogni modifica agli Statuti che…
- Art. 27bilanci di esercizio e di investimento possono essere riveduti in corso di esercizio…
- Art. 28Le spese relative ai bilanci di esercizio e d'investimento sono contabilizzate nel…
- Art. 29I conti della totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da…
- Art. 30La Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri, su proposta dell'Agenzia…
- Art. 31Il bilancio di funzionamento ed il bilancio di investimento sono stabiliti nella valuta…
- Art. 32titolo transitorio, ed in deroga all'Articolo 23 del presente Statuto la ripartizione dei…
- Art. 33titolo eccezionale, sara' istituito, non oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della…
- Art. 34I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di propria…
- Art. 35La lingua utilizzata per le operazioni di controllo della circolazione aerea effettuate…
- Art. 36'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
- Art. 37Comitato sottopone all'approvazione della Commissione tutte le modifiche allo Statuto che…
- Art. 38presente Statuto entra in vigore contestualmente alla Convenzione ed alle stesse…
- Art. iPROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA…
- Art. iiArticolo II L'Articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni…
- Art. iiiArticolo III L'articolo 2 della Convenzione e' abrogato. L'articolo 6 della Convenzione…
- Art. ivArticolo IV Gli articoli 3 e 37 della Convenzione sono raggruppati in un nuovo articolo 3…
- Art. vArticolo V L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle segueti disposizioni…
- Art. viArticolo VI L'articolo 7 della Convenzione diviene l'articolo 6 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. viiArticolo VII L'articolo 8 della Convenzione diviene l'articolo 7 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. viiiArticolo VIII L'articolo 9 della Convenzione diviene l'articolo 8 cosi' redatto…
- Art. ixArticolo IX Gli articoli 10 e 11 della Convenzione diventano gli articoli 9 e 10
- Art. xArticolo X L'Articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 11 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. xiArticolo XI E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 12 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. xiiArticolo XII Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della Convenzione. L'articolo 31 della…
- Art. xiiiArticolo XIII L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 15 cosi' redatto…
- Art. xivArticolo XIV L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 16 cosi' redatto…
- Art. xvArticolo XV L'articolo 19 della Convenzione diventa l'articolo 17 cosi' redatto…
- Art. xviArticolo XVI E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 18 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. xviiArticolo XVII E' abrogato l'articolo 20 della Convenzione e gli articoli 21, 22 e 23…
- Art. xviiiArticolo XVIII L'articolo 24 della Convenzione diventa l'articolo 22 cosi' redatto…
- Art. xixArticolo XIX E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 23 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. xxArticolo XX E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 24 cosi' redatto: "Articolo…
- Art. xxiArticolo XXI L'articolo 26 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni…
- Art. xxiiArticolo XXII E' abrogato l'articolo 28 della Convenzione.
- Art. xxiiiArticolo XXIII L'articolo 29 della Convenzione diviene l'articolo 28 cosi' redatto…
- Art. xxivArticolo XXIV L'articolo 30 della Convenzione diventa l'articolo 29 cosi' redatto…
- Art. xxvArticolo XXV L'articolo 32 della Convenzione diviene l'articolo 30.
- Art. xxviArticolo XXVI L'articolo 33 della Convenzione diviene l'articolo 31.
- Art. xxviiArticolo XXVII L'articolo 34 della Convenzione diviene l'articolo 32, il suo comma 3 e'…
- Art. xxviiiArticolo XXVIII L'articolo 35 della Convenzione diviene l'articolo 33 cosi' redatto…
- Art. xxixArticolo XXIX L'articolo 36 della Convenzione diventa l'articolo 34.
- Art. xxxArticolo XXX E' abrogato l'articolo 38 della Convenzione.
- Art. xxxiArticolo XXXI L'articolo 39 della Convenzione diventa l'articolo 35. I suoi paragrafi 1 e…
- Art. xxxiiArticolo XXXII E' abrogato l'articolo 40 della Convenzione.
- Art. xxxiiiArticolo XXXIII L'articolo 41 della Convenzione diventa l'articolo 36. I suoi paragrafi 1…
- Art. xxxivArticolo XXXIV E' abrogato l'articolo 42 della Convenzione
- Art. xxxvArticolo XXXV L'Annesso I alla Convenzione, relativo agli Statuti dell'Agenzia e'…
- Art. xxxviArticolo XXXVI L'Annesso II alla Convenzione e' sostituito dall'Annesso 2 al presente…
- Art. xxxviiArticolo XXXVII E' abrogato il Protocollo di firma della Convenzione.
- Art. xxxviiiArticolo XXXVIII Il Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Bruxelles il 6…
- Art. xxxixArticolo XXXIX Le disposizioni transitorie relative al passaggio del regime della…
- Art. xlArticolo XL 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della…
- Art. xliArticolo XLI La ratifica del presente Protocollo e' valida come ratifica dell'Accordo…
- Art. xliiArticolo XLII La Convenzione ed il presente Protocollo costituiscono un solo ed unico…
- Art. xliiiArticolo XLIII Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo…
