Le Parti si impegnano: i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e scientifica, concretizzata in uno scambio di esperienze e di esperti in materie relative al patrimonio archeologico; ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali di cui sono parti gli scambi di specialisti in conservazione del patrimonio archeologico, ivi compreso nel settore della formazione professionale permanente.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art12 · fonte del testo