collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio. Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;131~accordo-art5 · fonte del testo