Le Parti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali dai quali sono vincolati, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio architettonico, anche nel settore della formazione permanente.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art19 · fonte del testo