Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) pregiudica i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra determinate Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art11 · fonte del testo