Ciascuna Parte si impegna: i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali adottando ogni disposizione utile affinche' tale divulgazione non pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi: ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche e sugli scavi in corso, ed a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art8 · fonte del testo