Ciascuna Parte si impegna: i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra i poteri pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti constatati; ii. a sottoporre alla conoscenza delle istanze competenti dello Stato di origine parte a questa Convenzione (riveduta) ogni offerta che si sospetti provenga da scavi illegali o da deviazioni di scavi ufficiali, nonche' ogni precisione necessaria in proposito; iii. per quanto concerne i musei e gli altri Istituti analoghi la cui politica di acquisto e' soggetta al controllo dello Stato,ad adottare i provvedimenti necessari affinche' essi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali; iv. nei confronti di musei ed altri enti analoghi, situati sul territorio di una Parte ma la cui politica di acquisto non e' soggetta al controllo dello Stato: a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta); b. a non risparmiare alcun sforzo per assicurare il rispetto da parte di tali musei ed enti, dei principi formulati nel paragrafo 3 sopra; v. a limitare per quanto possibile, mediante un'azione di educazione, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento degli elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art10 · fonte del testo