In vista di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il significato scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna: i. a porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi nonche' altre attivita' archeologiche, al fine: a. di impedire ogni scavo o spostamento illecito di elementi del patrimonio archeologico; b. di assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in maniera scientifica, con riserva che: - siano utilizzati il piu' spesso possibile, metodi di investigazione non distruttori; - gli elementi del patrimonio archeologico non vengano riesumati in occasione di scavi o lasciati esposti durante o dopo questi ultimi senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione; ii. a vigilare che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate e specialmente abilitate; iii. a sottoporre ad un' autorizzazione preliminare specifica nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato l'impiego di "metal-detector" e di altri strumenti di investigazione o procedimenti per la ricerca archeologica.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art3 · fonte del testo