Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna a:

  • a)facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
  • b)favorire gli scambi di informazioni: (i) sul patrimonio archeologico; (ii) sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche, i musei ed i competenti servizi nazionali;
  • c)fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorita' competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo;
  • d)intraprendere un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civilta' e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art5 · fonte del testo