ARTICOLO VI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su:

  • a)le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo;
  • b)la legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico. Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi; Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e le caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi. Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne ed internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artvi · fonte del testo