ARTICOLO X 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni circa:

  • a)Le proprie risorse turistiche e i propri studi nello specifico settore.
  • b)La legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali di interesse turistico. 2. Le Parti concorderanno criteri omogenei per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche nei due Paesi. 3. Le Parti considereranno opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico in entrambi i Paesi. 4. Le Parti concorderanno che a tale scopo vengano adottati i parametri di rilevazione e di elaborazione delle statistiche turistiche interne e internazionali, stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artx · fonte del testo