ARTICOLO II FACILITAZIONI Le Parti contraenti si adopereranno per facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi gli Stati, in applicazione delle disposizioni previste dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania in materia di visti firmato a Bucarest il 23 luglio 1991. Nel rispetto della propria legislazione interna, le Parti si adopereranno per facilitare l'esportazione e l'importazione di documentazione e di materiale pubblicitario di natura turistica.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artii · fonte del testo