ARTICOLO VII PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento diretto ad agevolare, sul piano procedurale, finanziario e fiscale gli investimenti reciproci sopratutto attraverso la costituzione di imprese miste allo scopo di ampliare la propria infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolamentazione dei flussi turistici bilateriali. Le due Parti contraenti si impegnano a garantire il libero trasferimento all'estero, in valuta convertibile, degli utili d'impresa, dei proventi derivanti da eventuali disinvestimenti, ivi compreso il plus-valore, nonche' degli introiti derivanti da pagamenti correnti. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artvii · fonte del testo