ARTICOLO VI Le Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di:

  • a)realizzare studi congiunti, relativi alla domanda turistica effettiva e potenziale bilaterale;
  • b)concedere mutua assistenza in campagne di pubblicita' e promozione turistica;
  • c)attuare l'interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, compresa quella relativa alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali;
  • d)coordinare e promuovere programmi e altre attivita' miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi e turismo giovanile;
  • e)promuovere l'interscambio di periti nel settore del turismo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artvi · fonte del testo