Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano tra gli altri fattori, la gravita' del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art7 · fonte del testo