Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorita' degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonche' la gravita' del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art8 · fonte del testo