[1]Fondamenti della decisione di' trasferimento

[2]Nel decidere sul trasferimento di una persona condannata in conformita' con gli obiettivi del presente Trattato, di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le Autorita' competenti di entrambe le Parti considereranno, fra gli altri fattori, la gravita' del reato, i precedenti penali della persona condannata, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art8 · fonte del testo