Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art6 · fonte del testo