• 1)La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
  • 2)L'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato e' l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
  • 3)Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art8 · fonte del testo