funzionari consolari e gli impiegati consolari, come pure i membri delle loro famiglie con essi conviventi, sono esenti da ogni imposta o tassa personale e reale, statale, regionale o comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;

  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;
  • c)delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietA' vigenti nello stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24;
  • d)delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli utili di capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi;
  • f)delle imposte di registro, giudiziarie, d'ipoteca e di bollo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. 2. I membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sui salari che percepiscono dallo Stato d'invio per i loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui emolumenti o salari non sono esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono conformarsi agli obblighi che le leggi e regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art22 · fonte del testo