[1]fiscale

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta', situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23;
  • c)dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 40;
  • d)delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi;
  • f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art38 · fonte del testo