e percezioni consolari 1. Nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le percezioni previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le percezioni riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione in tale Stato entro un lasso di tempo ragionevole. 2. Lo Stato d'invio e' esentato da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle riscossioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle ricevute che le certificano.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art21 · fonte del testo