dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come pure i membri conviventi della loro famiglia, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne all'impiego consolare che non e' un impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata lucrativa nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art16 · fonte del testo