[1]Istruzione

[2]1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori prassi per quanto riguarda il continuo sviluppo del settore dell'istruzione a tutti i livelli. 2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga lo sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a livello di istruzione superiore, tenendo conto delle esigenze specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo sviluppo di capacita' per modernizzare i propri sistemi d'istruzione superiore.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art39 · fonte del testo