[1]Occupazione e protezione sociale

[2]Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:

  • a)garantire a tutti un lavoro dignitoso;
  • b)creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;
  • c)estendere la copertura della protezione sociale;
  • d)promuovere il dialogo sociale;
  • e)garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
  • f)affrontare le questioni connesse all'economia informale;
  • g)prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
  • h)sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
  • i)migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;
  • j)stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art38 · fonte del testo