[1]Sanita' pubblica

[2]1. Le parti convengono di collaborare in settori di interesse comune riguardanti la sanita', in particolare la ricerca scientifica, la gestione dei sistemi sanitari, l'alimentazione, i prodotti farmaceutici, la medicina preventiva e la salute sessuale e riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come il cancro e le malattie cardiache e di altre gravi minacce per la salute, come la dengue, la chikungunya e il virus Zika. Le parti convengono inoltre di collaborare per promuovere l'attuazione degli accordi sanitari internazionali di cui sono parti. 2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi regionali attuati nel settore della salute pubblica.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art40 · fonte del testo