[1]Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche e progetti innovativi, che coinvolgono le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'. Tale cooperazione dev'essere intesa a promuovere lo sviluppo umano, migliorare le condizioni di vita e favorire la completa integrazione di queste persone nella societa'. 2. La cooperazione comprende lo scambio di esperienze sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione di politiche volte a garantire pari opportunita' alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita', la creazione di opportunita' economiche e la promozione di politiche sociali specifiche intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, alle reti di sicurezza sociale e alla giustizia, rivolgendo particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con disabilita' e alle loro famiglie, ai bambini e agli anziani.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art43 · fonte del testo