[1]Buon governo

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 2. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a:

  • a)garantire il rispetto dello Stato di diritto;
  • b)promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
  • c)procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacita' giudiziarie;
  • d)procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;
  • e)promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli;
  • f)collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art23 · fonte del testo