[1]Prevenzione e risoluzione dei conflitti

[2]1. Le parti convengono di procedere a scambi di esperienze e buone prassi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause profonde del conflitto. 2. La cooperazione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti mira a rafforzare le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo' comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative di piu' ampio respiro a favore della fiducia e del consolidamento della pace a livello regionale e internazionale.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art26 · fonte del testo