[1]Protezione dei dati personali

[2]1. Le parti convengono di collaborare per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in conformita' degli standard concordati a livello multilaterale e di altre prassi e di altri strumenti giuridici internazionali. 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, lo sviluppo delle capacita', l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art27 · fonte del testo