[1]Riciclaggio

[2]1. Le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attivita' e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attivita' criminali quali il traffico di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo. 2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle capacita' e attivita' di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e amministrativa volta all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:

  • a)scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti;
  • b)adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art29 · fonte del testo