[1]Criminalita' organizzata

[2]1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, compresa la criminalita' organizzata transnazionale, e la criminalita' finanziaria. A tal fine, esse provvedono alla promozione e allo scambio delle migliori prassi e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, quali la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti convengono inoltre di collaborare al miglioramento della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il sostegno alle politiche e alle strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati e puo' comprendere attivita' quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori prassi in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacita' istituzionali e operative delle autorita' di contrasto, nonche' scambi di informazioni e misure intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art30 · fonte del testo