La Repubblica Italiana riconosce il diritto del SE-InCE di convocare riunioni presso il SE-InCE oppure, con la partecipazione delle competenti autorita' italiane, in qualunque altro luogo sul territorio italiano.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art6 · fonte del testo