I. Tutto il personale del SE-InCE sara' tutelato da assicurazioni obbligatorie per la salute e la previdenza sociale mediante Fondi o Istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualunque altro Stato, i cui regolamenti devono essere resi noti alle autorita' italiane. L'assicurazione obbligatoria per la salute includera' le persone a carico, identificate attraverso gli appositi regolamenti. II. Le Parti concordano che il SE-InCE e i suoi funzionari saranno esenti da qualunque contributo obbligatorio dovuto agli organismi della Repubblica Italiana istituiti e operanti nel settore della previdenza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di lavoro tra tali funzionari e il SE-InCE. Tuttavia, i membri del personale di cittadinanza italiana dovranno versare i contributi per l'assicurazione sanitaria sui redditi inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi da quelli loro corrisposti dal SE-InCE, o per suo conto. III. I servizi di assicurazione sanitaria direttamente erogati dal Sistema Sanitario Nazionale saranno totalmente rimborsati alla struttura che ha erogato tali servizi dalla Compagnia Assicurativa selezionata dal SE-InCE o dalla persona interessata, oppure dal Fondo di Pensione per il personale ONU.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art11 · fonte del testo