I. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione su beni e materiali di qualunque genere importati o esportati dal SE-InCE nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. Beni e materiali beneficiari di tali esenzioni non saranno venduti in Italia se non alle condizioni concordate con la Repubblica Italiana. II. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione sull'importazione di un numero adeguato - concordato con la Repubblica Italiana - di automobili di servizio, necessarie per l'espletamento delle proprie attivita' ufficiali. Il SE-InCE disporra' liberamente di tali autovetture tre anni dopo la loro importazione e, in tal caso, nessun divieto o restrizione sara' posto alla loro vendita, e nessuna imposta doganale o altra tassa sara' esigibile. La Repubblica Italiana rendera' disponibile al SE-InCE forniture di benzina o altro carburante richiesto, come pure lubrificanti per ciascun veicolo nelle quantita' e ai costi previsti per le missioni diplomatiche in Italia. Per ciascun veicolo, la Repubblica Italiana rilascera' una targa diplomatica o strumento analogo atto a identificarlo come veicolo di servizio.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art7 · fonte del testo