I. La Repubblica Italiana non incorrera' in alcuna responsabilita' legale per atti od omissioni del SE-InCE o dei suoi funzionari che operano, o omettono di operare, nei limiti delle loro funzioni ufficiali. II. Il SE-InCE stipulera' un contratto di assicurazione che copre la sua responsabilita' per danni derivanti dall'uso della sede o dall'esercizio delle sue attivita' ufficiali, e subiti da persone legali o fisiche non funzionari del SE-InCE. Qualunque azione riguardante la responsabilita' del SE-InCE per tali atti sara' direttamente presentata contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, secondo le previsioni del contratto assicurativo. III. I veicoli del Se-InCE saranno coperti da responsabilita' verso terzi.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art12 · fonte del testo