I. La Repubblica Italiana facilitera' l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale al SE-InCE e, se necessario, delle loro famiglie e dei membri delle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tali persone i visti senza alcun onere e nel piu' breve tempo possibile, garantendo loro ogni necessaria assistenza durante il loro transito sul territorio italiano. II. Il SE-InCE e l'InCE coopereranno costantemente con le competenti autorita' al fine di impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunita' e delle strutture forniti da questo Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art10 · fonte del testo