[1]Elezione del Comitato esecutivo

[2]1. I membri esportatori e i membri importatori della Organizzazione eleggono rispettivamente, in seno al Consiglio, i membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in seno ad ogni categoria, ha luogo in base alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo. 2. Ogni membro esprime a favore di un solo candidato tutti i voti di cui dispone in base all'articolo 10. Un membro puo' esprimere a favore di un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2 dell'articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art16 · fonte del testo