[1]Elezione del Comitato esecutivo.

[2]1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' passare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art16 · fonte del testo