del comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' dare ad un altro candidato i voti di cui e' autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2. 3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art16 · fonte del testo